ASSEGNAZIONE
OPPOSIZIONI
Il primo comma dell'art. 8 prevede che la graduatoria provvisoria deve essere affissa all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e in tale termine devono essere presentate le eventuali opposizioni. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che l'opposizione può essere presentata solo dagli interessati (il che limita la legittimità alla presentazione dell'opposizione ai soli concorrenti), mentre esclude che possano essere "valutati" in sede di opposizione quei documenti che andavano obbligatoriamente allegati alla domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. La chiara lettera della legge, pertanto, consente che alla opposizione vengano allegati nuovi documenti tesi a dare piena dimostrazione delle condizioni oggettive e soggettive in forza delle quali possano essere attribuiti i punteggi richiesti in domanda e non attribuiti dalla Commissione Provinciale nel formulare la graduatoria provvisoria.